Capita spesso che gli eventi di malattia occorsi in un determinato anno proseguano anche nell’anno successivo; il trattamento economico a carico dell’Inps non è sempre dovuto, ma occorre verificare caso per caso.
Le indicazioni dell’Inps
Le indicazioni sono contenute nella circolare Inps 145/1993, in cui l’istituto precisa che occorre distinguere tra due casistiche principali:
- laddove al 31 dicembre dell’anno di insorgenza dell’evento, non siano stati raggiunti i 180 giorni indennizzabili (di calendario), e la malattia prosegua nell’anno successivo, questa sarà indennizzata dall’Inps per un massimo di ulteriori 180 giorni (sempre di calendario), a partire dal 1° gennaio del nuovo anno;
- laddove, al contrario, alla data del 31 dicembre dell’anno di insorgenza dell’evento, i 180 giorni siano stati raggiunti, il ripristino dell’indennità per ulteriori 180 giorni dal 1° gennaio successivo, spetterà esclusivamente se il rapporto di lavoro permarrà in essere e se saranno presenti oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell’azienda (Inps, circolare 144/1988).
In particolare, nel secondo caso, occorrerà verificare la regolamentazione del Ccnl di riferimento, e solo ove lo stesso preveda l’erogazione di retribuzione a carico del datore di lavoro oltre il 180mo giorno di calendario dell’evento, sarà dovuta al lavoratore anche l’indennità a carico Inps per ulteriori 180 giorni nell’anno successivo.
I contratti
Ad esempio, nel Ccnl Cooperative sociali Legacoop del 26 gennaio 2024 l’indennità a carico del datore di lavoro è dovuta per un massimo di 180 giorni; in tal caso, laddove i 180 giorni fossero stati raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno di insorgenza della malattia, nell’anno successivo il lavoratore non avrà diritto all’indennità Inps, in quanto non vi è obbligo di oneri retributivi a carico dell’azienda.
Di contro, nel Ccnl Imprese edili industriali ed affini Ance del 28 gennaio 2025, l’indennità a carico del datore di lavoro è dovuta fino al 365° giorno di malattia; pertanto, se entro il 31 dicembre dell’anno di insorgenza della malattia, fossero raggiunti i 180 giorni, ma non i 365 previsti dal Ccnl, essendo l’azienda obbligata a continuare a corrispondere l’indennità a proprio carico fino al 365mo giorno nell’anno successivo, il lavoratore avrà diritto anche all’indennità Inps per ulteriori 180 giorni.
Naturalmente, se durante il “rinnovo” dei 180 giorni di indennità Inps spettante, il periodo di comporto previsto dal CCNL dovesse arrivare a scadenza, il datore di lavoro potrà comunque procedere con il licenziamento per superamento del comporto, prescindendo da eventuali giorni residui di indennità Inps.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



