Tra i profili interpretativi più delicati affrontati dalle Faq ministeriali del marzo 2026 sull’Accordo Stato-Regioni numero 59 del 17 aprile 2025 spicca, per rilevanza operativa e impatto economico sulle aziende, il tema del riconoscimento della formazione pregressa e della validità temporale del credito formativo. Si tratta di due questioni strettamente collegate, sulle quali il Ministero ha adottato una linea di rigore che merita di essere analizzata con attenzione dai consulenti del lavoro che assistono imprese strutturate.
La soglia decennale del credito formativo
Il primo nodo è disciplinato dalla Faq numero 8, che interviene su uno dei quesiti più frequenti nella prassi applicativa: fino a quando conserva efficacia un titolo abilitante che non sia stato regolarmente aggiornato? La risposta ministeriale fissa una soglia netta e non derogabile: il credito formativo maturato con corsi abilitanti conserva validità solo se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Superato tale limite, il titolo decade integralmente e non è più possibile recuperarlo con un semplice aggiornamento tardivo: occorre ripetere l’intero percorso abilitante secondo le regole vigenti al momento della nuova frequenza.
L’esempio paradigmatico proposto dalla stessa Faq è quello del datore di lavoro che ha frequentato il corso Rspp-Dl nel 2014 senza mai effettuare gli aggiornamenti previsti: oggi, nel 2026, l’attestato è privo di efficacia giuridica e il soggetto deve rifare il corso dall’inizio. La regola, precisa il Ministero, riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante, senza eccezioni. Entro i dieci anni, invece, l’aggiornamento tardivo è ammesso e riabilita la funzione.
Il riconoscimento integrale o nullo dei percorsi pregressi
Il secondo nodo riguarda la sorte dei corsi già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo. Sul punto il Ministero adotta una scelta interpretativa rigorosa, ricorrente nelle Faq 14, 15, 26 e 28. Il riconoscimento della formazione pregressa è integrale o non è: se il corso già svolto copre tutti i contenuti previsti dal nuovo Accordo, è valido, e il quinquennio (o altra decorrenza) di aggiornamento decorre dalla data dell’attestato originario, indipendentemente dalla durata del percorso. Se, invece, manca anche un solo contenuto obbligatorio, il corso deve essere rifatto per intero, senza possibilità di integrazioni parziali a colmare i vuoti.
Tre casi concreti meritano attenzione. Sul caricatore movimentazione materiale (Cmm), nuova figura introdotta dall’Accordo, la Faq 12 riconosce esclusivamente la formazione pregressa da corso di abilitazione alla conduzione di gru mobili in base all’accordo del 2012 e solo ove i contenuti coincidano puntualmente con i nuovi requisiti. Non sono riconosciuti i corsi per gru su autocarro o escavatori, pur se in passato alcune prassi interpretative avevano aperto a integrazioni.
Sugli escavatori, la Faq 22 conferma il superamento della distinzione per massa superiore o inferiore ai 6.000 kg: oggi l’abilitazione è unica, ma i percorsi pregressi per macchine leggere, precedentemente erogati in base all’articolo 73, con comma 4, con contenuti liberi, non sono riconosciuti in quanto non conformi all’accordo 2012.
Per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la Faq 25 fissa il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore entro cui il corso deve essere concluso da chi non abbia già seguito una formazione pregressa riconoscibile, mentre la Faq 28 conferma, per i corsi già erogati, il principio della conformità integrale al punto 7 della Parte II, senza possibilità di integrazioni parziali; restano fermi gli obblighi specifici del Dpr 177/2011, che si affiancano al nuovo accordo senza esserne assorbiti.
Sul versante delle attrezzature di sollevamento merita infine una segnalazione la Faq 24 sulle cosiddette gru a bandiera, che il Ministero esclude espressamente dal novero delle attrezzature per le quali è prevista l’abilitazione secondo l’articolo 73 comma 5. L’allegato II dell’accordo, richiamando la norma Uni En 15011, elenca tassativamente gru a ponte e gru a cavalletto: non è possibile estendere l’ambito di applicazione per analogia. Si chiude così un dibattito interpretativo molto acceso nei mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo, restituendo certezza agli operatori del settore.
Il quadro che emerge è coerente con l’impianto complessivo della riforma: il Ministero privilegia la certezza applicativa al favor interpretativo, evitando il proliferare di percorsi di aggiornamento eterogenei e difficilmente verificabili in sede ispettiva. Ciò comporta la necessità di avviare senza indugio un censimento delle scadenze decennali sulle abilitazioni storiche, e verificare puntualmente la conformità contenutistica dei percorsi pregressi ai nuovi standard, sapendo che nessuna integrazione parziale è ammessa e che la scelta tra riconoscimento e ripetizione non conosce zone grigie.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



