Con l’estate 2026 si moltiplicano i provvedimenti regionali che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde. Un fronte ormai consolidato ma disomogeneo, che si innesta su un obbligo di sicurezza già pienamente cogente.
Alla data dell’11 giugno 2026 sono dieci le Regioni intervenute con misure straordinarie contro il rischio da calore nei luoghi di lavoro: Veneto, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo. La stagione si è aperta con largo anticipo – la Toscana il 28 maggio, seguita a stretto giro dalle altre – e ulteriori amministrazioni (tra cui Campania, Sicilia, Marche, Basilicata e Calabria) sono attese a breve. Restano prive di provvedimenti le Province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta.
Uno schema comune, con alcune varianti
Il modello è ormai standardizzato: nei giorni in cui la piattaforma Worklimate (Inail-Cnr) segnala un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, è vietata l’attività in condizioni di esposizione prolungata, di norma dalle 12:30 alle 16:00. I settori storicamente coperti – agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave – si sono ampliati: diverse ordinanze (Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia) includono ora la logistica di piazzale e i rider impegnati nelle consegne urbane con veicoli a due ruote. Varia la durata: dal 31 agosto (Toscana, Liguria, Piemonte, Abruzzo) al 15 settembre (Lazio, Emilia-Romagna, Puglia, Umbria), fino al 23 settembre della Lombardia. Il Veneto ha invece scelto un protocollo d’intesa che, anziché imporre il divieto automatico, vincola all’applicazione rigorosa delle misure preventive. La violazione è di regola sanzionata ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Un obbligo che esiste già
Il punto che merita attenzione è che le ordinanze non introducono un obbligo nuovo. La tutela dal rischio termico è già pienamente presidiata: l’articolo 2087 del Codice civile e gli articoli 17, 18, 28 e 180 ss. del Dlgs 81/2008 impongono al datore di valutare e gestire il microclima severo, con un apparato sanzionatorio anche penale. Lo conferma la giurisprudenza più recente: con la sentenza n. 14578 del 21 aprile 2026 la Cassazione ha ribadito che il colpo di calore non è una fatalità, ma un rischio prevedibile ed esigibile, la cui omessa gestione fonda la responsabilità datoriale in base agli articoli 18 e 96 del Testo Unico e all’articolo 2087 del Codice civile. Sul piano della prassi, il Dm 9 luglio 2025, n. 95, ha recepito il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche, mentre le Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni del 19 giugno 2025 costituiscono il riferimento tecnico nazionale.
Il vero nodo: la frammentazione
Se l’obbligo è già cogente, qual è allora la funzione delle ordinanze? Trasformare una clausola aperta – il generico dovere di sicurezza, privo di soglia quantitativa – in un parametro tecnico-operativo oggettivo e verificabile: il livello “alto” di Worklimate diventa il criterio certo che fa scattare lo stop. In questa chiave le ordinanze non sono un doppione superfluo, ma lo strumento che salda il principio (la tutela dovuta) alla regola (la soglia operativa).
Il limite, semmai, è la disomogeneità: settori, durate e tempistiche cambiano da Regione a Regione, generando incertezza per le imprese multi-localizzate e disparità di tutela tra lavoratori dello stesso comparto. Di qui la richiesta, sempre più condivisa anche dalle parti sociali, di una disciplina nazionale uniforme che, recependo il parametro Worklimate già adottato sul piano tecnico, assicuri a tutti i lavoratori la medesima protezione e a tutti i datori le medesime regole. Nell’attesa, il consulente del lavoro è chiamato a monitorare i Bollettini regionali e a tradurre l’obbligo in misure documentate: è questa tracciabilità – consultazione delle mappe, verbali di sospensione, informativa ai lavoratori – il vero presidio, tanto prevenzionistico quanto difensivo.
Schema di sintesi: le ordinanze in vigore (aggiornamento 11 giugno 2026)
Il quadro sinottico riepiloga, per ciascuna Regione, la tipologia di atto, il periodo di vigenza, i settori interessati e la fascia oraria di divieto. Lo stop opera, salvo il caso del Veneto, soltanto nei giorni in cui la piattaforma Worklimate (Inail-Cnr) segnala un livello di rischio “alto”.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



