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TFR al Fondo Tesoreria: come gestire correnti e arretrati dei neoassunti

2026-07-21 11:20

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TFR al Fondo Tesoreria: come gestire correnti e arretrati dei neoassunti

Un lavoratore assunto per la prima volta come lavoratore subordinato in data 10.07.2026, presso un’azienda obbligata al versamento delle quote di TFR

Un lavoratore assunto per la prima volta come lavoratore subordinato in data 10.07.2026, presso un’azienda obbligata al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS (casistica ex art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005, applicata a un datore di lavoro soggetto al Fondo di Tesoreria).

A partire dal 1° luglio 2026, il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per scegliere se mantenere il TFR in azienda ai sensi dell’art. 2120 c.c. (che, nel caso specifico, comporta il versamento al Fondo di Tesoreria) oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare. In caso di inerzia, si applica l’adesione automatica (con il conferimento al fondo negoziale del 100% del TFR maturando, unitamente ai contributi a carico del dipendente e della ditta a decorrere dalla data di assunzione).

Nel caso in esame, in data 10.08.2026 (ovvero entro i 60 giorni dall’assunzione), il lavoratore opta per il mantenimento del TFR in azienda. Pertanto, in conformità con il Messaggio INPS n. 2325/2026, il TFR di luglio e agosto è considerato come arretrato (codice CF05), mentre quello di settembre (mese successivo alla scelta) è considerato come corrente (codice CF01). Entrambi verranno versati al Fondo di Tesoreria tramite il flusso UniEmens di competenza settembre 2026 (in scadenza a fine ottobre), con il relativo pagamento dei contributi entro il 16.10.2026.

 

Nel caso del quesito:

 Data di assunzione: 10 luglio 2026

 Data scelta ex art. 2120 c.c. (Tesoreria): 10 agosto 2026

 

Applicazione delle linee guida INPS (Messaggio n. 2325/2026):

• Competenza luglio 2026 → CF05 (Arretrati) ✔️

• Competenza agosto 2026 → CF05 (Arretrati) ✔️

• Competenza settembre 2026 → CF01 (Corrente) ✔️

 

Con il Messaggio n. 2325/2026, l’INPS adotta il criterio di far coincidere il passaggio al versamento “corrente” con il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha esercitato la scelta. Di conseguenza, sia il mese dell’assunzione sia quello della scelta (nel caso specifico: luglio e agosto) sono considerati come arretrati. Questi vanno esposti senza sanzioni, interessi o somme aggiuntive tramite il codice CF05 all’interno del flusso UniEmens del mese successivo alla scelta, unitamente alla quota corrente (nel caso specifico: settembre, con codice CF01).

 

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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