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Assunzione in Italia e residenza negli Usa: il trattamento fiscale in busta paga

2026-07-22 11:19

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Assunzione in Italia e residenza negli Usa: il trattamento fiscale in busta paga

Il trasferimento della residenza fiscale negli Stati Uniti di un lavoratore dipendente assunto da un datore di lavoro italiano, non comporta automatic

Il trasferimento della residenza fiscale negli Stati Uniti di un lavoratore dipendente assunto da un datore di lavoro italiano, non comporta automaticamente il venir meno degli obblighi di sostituzione d’imposta gravanti sul datore di lavoro; occorre, infatti, verificare la residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del Tuir, il periodo d’imposta interessato, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti e, soprattutto, il luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. L’iscrizione all’AIRE costituisce un elemento rilevante, ma non sufficiente, ai fini della determinazione della residenza fiscale, che deve essere verificata sulla base dei criteri previsti dall’art. 2 del Tuir e dell’effettiva situazione del contribuente.

 

Premessa

Nel caso prospettato, un lavoratore dipendente assunto da una società italiana ha dichiarato di aver trasferito la propria residenza fiscale negli Stati Uniti con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e ha successivamente prodotto un’autocertificazione attestante l’iscrizione all’AIRE dal 12 febbraio 2026.

Pur continuando il rapporto di lavoro con il datore italiano, si pone il problema di individuare il corretto trattamento fiscale delle retribuzioni e, in particolare, se il sostituto d’imposta debba continuare ad applicare le ordinarie ritenute IRPEF ovvero limitarsi agli adempimenti di natura contributiva.

La soluzione richiede di coordinare la disciplina interna in materia di residenza fiscale con le disposizioni della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni, verificando altresì il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

La residenza fiscale non coincide con l’iscrizione all’AIRE

Il primo elemento da chiarire riguarda il valore dell’iscrizione all’AIRE, laddove costituisce certamente un elemento rilevante ai fini della determinazione della residenza fiscale, ma non è sufficiente, da sola, a determinarne il mutamento; ai sensi dell’art. 2 del TUIR, infatti, una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno dei criteri previsti dalla norma, ossia la residenza, il domicilio oppure la presenza fisica nel territorio dello Stato.

Nel caso prospettato, l’iscrizione all’AIRE decorre dal 12 febbraio 2026 e, pertanto, non produce automaticamente effetti retroattivi dal 1° gennaio 2026. Occorre, inoltre, ricordare che il requisito temporale della “maggior parte del periodo d’imposta” va verificato con riferimento all’intero anno solare.

Ne consegue che la semplice produzione dell’autocertificazione AIRE, non consente al datore di lavoro di concludere che il lavoratore abbia perso la residenza fiscale italiana fin dall’inizio del 2026.

Il ruolo del datore di lavoro quale sostituto d’imposta

Il datore di lavoro italiano, dunque, continua ad operare, salvo specifiche deroghe, quale sostituto d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, pertanto, finché non emerga con sufficiente certezza che i redditi non sono imponibili in Italia, ovvero che debbano essere tassati esclusivamente nello Stato estero in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni, il datore è tenuto ad effettuare le ordinarie ritenute IRPEF.

La semplice dichiarazione del lavoratore relativa al trasferimento della residenza fiscale non è normalmente sufficiente ad esonerare il sostituto da tale obbligo. Diversamente, il datore di lavoro assumerebbe il rischio di un’omessa effettuazione delle ritenute, con le conseguenti responsabilità previste dalla disciplina del sostituto d’imposta.

 

L’importanza del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa

Nel caso in esame manca un’informazione essenziale, ossia dove il dipendente svolge concretamente la propria attività lavorativa, circostanza che assume un rilievo determinante; infatti, se il lavoratore continua a prestare attività prevalentemente in Italia, il reddito rimane normalmente imponibile nel nostro Paese e il datore continuerà ad applicare le ritenute fiscali secondo le regole ordinarie.

Qualora, invece, il lavoratore svolga l’attività negli Stati Uniti, occorre verificare la disciplina contenuta nella Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni; l’articolo 15 della Convenzione attribuisce, infatti, in linea generale la potestà impositiva allo Stato nel quale l’attività lavorativa viene effettivamente esercitata, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione.

In particolare, la Convenzione prevede, quale regola generale, che le remunerazioni percepite da un lavoratore dipendente siano imponibili nello Stato in cui l’attività è materialmente esercitata. Ne consegue che, qualora il lavoratore risulti fiscalmente residente negli Stati Uniti e svolga stabilmente la prestazione lavorativa in tale Paese, occorrerà verificare se ricorrano i presupposti per attribuire agli Stati Uniti la potestà impositiva esclusiva o prevalente, evitando fenomeni di doppia imposizione attraverso l’applicazione delle disposizioni convenzionali.

Pertanto, la sola circostanza che il datore di lavoro sia italiano non determina automaticamente la tassazione esclusiva in Italia, ma la verifica deve essere effettuata considerando congiuntamente la residenza fiscale del lavoratore e il luogo nel quale viene svolta la prestazione lavorativa.

 

Le verifiche che il datore di lavoro dovrebbe effettuare

Prima di modificare il trattamento fiscale delle retribuzioni, il datore di lavoro dovrebbe, quindi, acquisire elementi oggettivi idonei a dimostrare il trasferimento della residenza fiscale e la concreta modalità di svolgimento della prestazione.

Tra gli elementi normalmente rilevanti, rientrano la documentazione attestante il trasferimento negli Stati Uniti, la permanenza effettiva all’estero, l’eventuale contratto di locazione o di acquisto dell’abitazione, la presenza del centro degli interessi personali ed economici e la concreta organizzazione dell’attività lavorativa.

È, inoltre, opportuno verificare se il lavoratore operi stabilmente dagli Stati Uniti ovvero continui, anche solo in parte, a svolgere attività nel territorio italiano. Solo all’esito di tali verifiche, sarà possibile valutare se sussistano i presupposti per modificare il trattamento fiscale delle retribuzioni.

 

Conclusioni

Dunque, gli elementi forniti non consentono di affermare che il lavoratore abbia perso, fin dal 1° gennaio 2026, la residenza fiscale italiana; l’iscrizione all’AIRE intervenuta il 12 febbraio 2026 costituisce, infatti, un elemento rilevante, ma non decisivo, dovendo essere verificati anche gli ulteriori criteri previsti dall’art. 2 del TUIR nonché le disposizioni contenute nella Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni.

In assenza della documentazione idonea a dimostrare la residenza fiscale estera del lavoratore e la sussistenza dei presupposti convenzionali per l’esclusione della potestà impositiva italiana, il datore di lavoro continuerà prudentemente ad operare quale sostituto d’imposta applicando le ordinarie ritenute IRPEF.

Solo una volta accertato, anche alla luce della Convenzione internazionale, che il reddito debba essere assoggettato esclusivamente a imposizione negli Stati Uniti, potrà essere valutata la possibilità di modificare il trattamento fiscale in busta paga, fermo restando che gli obblighi contributivi dovranno essere verificati autonomamente sulla base della disciplina previdenziale applicabile e degli eventuali accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

 

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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