Per la Corte di giustizia europea la diversità di trattamento è giustificabile solo in presenza di una ragione obiettiva valutabile dal giudice nazionale.
La previsione contrattuale di una remunerazione maggiorata in caso di superamento di un certo numero di ore di lavoro non può penalizzare il lavoratore a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno adibito alle stesse mansioni ed è quindi contraria alla normativa europea, a meno che la differenza di trattamento sia giustificata da una ragione obiettiva che il giudice nazionale è chiamato a valutare.
È quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-660/20, depositata ieri e che vedeva contrapposti un pilota tedesco e la Lufthansa CityLine GmbH, vettore aereo che opera voli a corto e lungo raggio. Sotto la lente un contratto aziendale in base al quale il pilota dal 2010 lavorava a tempo parziale in misura pari al 90% rispetto al tempo pieno, con remunerazione di base ridotta in proporzione e 37 giorni di ferie supplementari l’anno.
In base ai contratti collettivi applicabili, il lavoratore part-time percepisce una remunerazione per le ore di servizio di volo supplementari, il cui riconoscimento interviene al superamento di specifiche soglie di attivazione determinate sulla base di tre aliquote orarie crescenti parametrate rispetto alla prestazione dei piloti a tempo pieno.
Il contratto collettivo non prevede, tuttavia, una riduzione delle soglie di attivazione della remunerazione supplementare per i lavoratori a tempo parziale. La conseguenza è che le soglie di attivazione per la maturazione della remunerazione supplementare sono identiche per i piloti full time e per quelli a orario ridotto.
Il lavoratore ricorrente lamenta che tale disciplina collettiva produca un trattamento sfavorevole in violazione del principio di non discriminazione introdotto dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del 6/6/1997 (in allegato alla Direttiva 97/81/CE) e recepito dalla normativa tedesca sul part-time. Da ciò la contestazione del pilota e l’avvio della causa davanti agli organi giudiziari tedeschi, con l’arrivo in cassazione e il rinvio alla Corte Ue. Secondo quest’ultima, nell’ambito del loro impiego i piloti a tempo parziale esercitano le stesse mansioni di quelli a tempo pieno oppure occupano il loro stesso posto: si tratta, quindi, di due categorie di lavoratori comparabili. In forza di tale presupposto, la Corte constata che l’esistenza di soglie identiche per attivare una remunerazione supplementare rappresenta per i piloti a tempo parziale un servizio di ore di volo più lungo rispetto ai colleghi comparabili con orario full time, con conseguente penalizzazione a soddisfare le condizioni per il diritto alla stessa. Vengono così violati i punti 1 e 2 della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Questa differenza di trattamento è vietata - sottolinea la Corte - a meno che, in base alla suddetta clausola 4, essa sia giustificata da una «ragione obiettiva» (nel caso di specie, secondo il vettore aereo, quella di compensare un particolare carico di lavoro). In questo contesto, spetterà al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, se questa ragione esista sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
Si evidenzia che il principio di non discriminazione di cui all’accordo quadro sul lavoro part-time trova attuazione nell’ordinamento italiano con l’articolo 7 del Testo unico sui contratti di lavoro, a norma del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole del lavoratore full-time di pari inquadramento. La sentenza si muove in tale ambito e costituisce un segnale ai contraenti collettivi, laddove sono previsti meccanismi di remunerazione incrementale legata alla prestazione lavorativa, affinchè si prevedano accorgimenti che non penalizzino il lavoratore con orario ridotto rispetto all’omologo collega a tempo pieno. Resta salva l’ipotesi in cui il trattamento differenziato sia giustificato da una esigenza oggettiva. Il tema presenta una sua ricorrente attualità e le imprese lo misurano, tra l’altro, con riferimento agli accordi aziendali sulla retribuzione variabile legata ai risultati.
Cit. “Il Sole 24 Ore”