Il 6 marzo il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro si è attivato in merito alla riduzione del periodo di accesso al bonus giovani introdotto dal decreto legge Coesione. In base all’articolo 22 di tale Dl, ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumono under 35 viene riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% e fino a un massimo di 500 euro al mese (650 euro nel Mezzogiorno). L’efficacia dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e l’attuazione è demandata a un decreto ministeriale. La prima è arrivata il 31 gennaio 2025, il secondo, bollinato, è stato pubblicato a fine febbraio sul sito del Dipartimento per il programma di Governo. In base al Dm, le assunzioni agevolabili non sono quelle avvenute dal 1° settembre 2024, ma dal 31 gennaio 2025, quando è arrivato il via libera dell’Ue. Inoltre, sempre il provvedimento ministeriale stabilisce che prima si deve presentare domanda per l’incentivo all’Inps e poi assumere. Dato che per fare ciò è necessario che l’istituto di previdenza pubblichi la relativa circolare, c’è il rischio che la finestra di accesso al bonus si riduca ulteriormente.
A fronte di tale quadro, il direttore generale dell’Ordine dei consulenti ha scritto al capo di gabinetto del ministero del Lavoro che «...in considerazione della rilevanza dell’incentivo ai fini dell’occupazione giovanile, si ritiene fondamentale evidenziare l’importanza di consentire l’accesso all’incentivo in coincidenza con le date di decorrenza previste dall’articolo 22» del decreto legge 60/2024 e che «si confida...nella possibilità di interloquire con le autorità comunitarie affinché l’accesso all’incentivo sia consentito anche per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° settembre 2024 ovvero dalla data di decorrenza delle misure di cui all’articolo 22».
Nel testo dell’autorizzazione disponibile sul sito della Commissione europea non c’è un esplicito obbligo di far partire le agevolazioni dal 31 gennaio di quest’anno, mentre il punto 88 rinvia al punto 11 dei criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale”, in base al quale l’assunzione deve essere effettuata dopo aver presentato domanda.
Ma se queste sono le regole previste dall’Ue, allora l’articolo 22 avrebbe forse potuto agganciare sin da subito, in modo esplicito, la decorrenza del bonus alla data del via libera dell’Ue, evitando di ingenerare aspettative nei datori di lavoro, anche perché le autorizzazioni concesse durante il temporary framework non hanno comportato tale conseguenza. Inoltre si sarebbe potuto precisare che è comunque necessario prima presentare la domanda e poi effettuare l’assunzione. Nel frattempo, il Dm è stato firmato ma il 6 marzo non era più disponibile sul sito governativo.
Cit. “Il Sole 24 Ore”