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Decreto flussi, il 40% delle quote riservato alle lavoratrici

2024-12-12 11:26

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Decreto flussi, il 40% delle quote riservato alle lavoratrici

Lo prevede la legge di conversione del decreto 145/2024.

Lo prevede la legge di conversione del decreto 145/2024.

Sulla Gazzetta Ufficiale 289/2024 è stata pubblicata la legge 187/2024 di conversione del Dl 145/2024 in materia di immigrazione, che tra le novità prevede di riservare alle lavoratrici il 40% delle quote previste dal decreto flussi 2023-2025 relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e al settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria. Sempre alle lavoratrici deve essere riservato il 40% delle 10.000 istanze riservate dal Dl 145/2024 all’assistenza familiare e sociosanitaria (al di fuori dei flussi d’ingresso).

Qualora vi siano richieste in eccedenza rispetto a tali percentuali, queste concorreranno secondo le modalità ordinarie e, dunque, sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle rispettive domande. Tali modalità sono adottate, ove la quota di riserva sia solo parzialmente raggiunta, anche ai fini dell’assegnazione della restante parte, per la quale potranno concorrere tutti i lavoratori.

All’articolo 2 del Dl 145/2024 viene inserito il comma 8-bis che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio che consente l’esercizio temporaneo in Italia della professione medica, sanitaria ovvero degli operatori sanitari, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate.

Si ampliano le fattispecie in presenza delle quali una richiesta di nulla osta non può essere accolta. Più precisamente, non viene accolta l’istanza presentata non solo dal datore di lavoro che ha commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ma anche quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi.

Il provvedimento di legge estende anche al triennio 2026-2028 la programmazione speciale dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri prevista dal decreto Cutro (Dl 20/2023), in deroga a quanto disposto dal testo unico immigrazione che fa riferimento a Dpcm annuali.

Viene introdotto anche l’articolo 12-bis che, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla direttiva 2013/32/Ue, stabilisce che sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Secondo la norma europea la sicurezza o meno del richiedente nel Paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale. Più precisamente, se uno straniero proviene da un Paese considerato sicuro e richiede all’Italia la protezione internazionale, l’iter di valutazione della sua richiesta è accelerato.

Novità si registrano anche in tema ricongiungimento familiare. In particolare, possono richiedere il ricongiungimento familiare soltanto i titolari di permesso di soggiorno per asilo a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale). Rimane fermo che non possono richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Per il ricongiungimento familiare è necessario che il richiedente abbia maturato, al momento della richiesta, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni consecutivi (salvo che la richiesta di ricongiungimento riguardi i figli minori). Resta escluso da tale vincolo biennale lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. Infine, l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare è subordinato: alla verifica del numero degli occupanti dell’alloggio e alla verifica dell’idoneità alloggiativa tenendo conto dei requisiti indicati dal Dm 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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