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Super deduzione del 120 per cento solo per le assunzioni dal 2024

2023-11-30 17:00

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Super deduzione del 120 per cento solo per le assunzioni dal 2024

Per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancora quattro settimane di attesa per poter usufruire della super-deduzione 120%.

Per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancora quattro settimane di attesa per poter usufruire della super-deduzione 120% prevista dal Dlgs sul primo modulo di riforma dell’Irpef. Le assunzioni del 2023, anche se formalizzate negli ultimi giorni dell’esercizio, non danno infatti diritto ad alcun beneficio. Attenzione al calcolo degli acconti Ires e Irpef: i contribuenti non potranno tener conto del minor reddito nel previsionale di giugno e novembre 2024 e neppure negli acconti 2025 con metodo storico, il che renderà complessa la gestione dei versamenti, come indicato nelle osservazioni del parere approvato dalle commissioni Finanze della Camera martedì e del Senato ieri.

Rinvio a gennaio con sconto

L’imminente entrata in vigore dell’articolo 4 del decreto, che dopo il parere delle commissione parlamentari di Camera e Senato attende ora l’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, tiene in stand by le assunzioni di dipendenti in programma in queste settimane. Per potersi avvalere della super-deduzione prevista dalla norma, occorre che il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia perfezionato non prima del 1° gennaio 2024.

Il meccanismo dell’agevolazione prevede una maggiorazione del 20% (deduzione nella dichiarazione Ires o Irpef) da applicare al minore tra il costo sostenuto nell’anno 2024 per i neoassunti (primo parametro) e l’incremento delle spese del personale (voce B9 del conto economico) intervenuto tra 2023 e 2024 (secondo parametro). Ciò fa sì che l’incentivo (se il secondo parametro è capiente) tenda a decrescere man mano che si ritarda la data di avvio del rapporto. Assumere nuovo personale a fine 2024, dunque, equivale ad ottenere un beneficio trascurabile o nullo. L’agevolazione è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni la cui verifica preventiva (necessaria per pianificare le assunzioni del prossimo anno) è in taluni casi particolarmente complessa.

Maggiorazione per svantaggiati

Un aspetto che sta sollevando notevoli dubbi interpretativi riguarda l’ulteriore maggiorazione, fino al 10%, che la legge prevede in caso di assunzione di soggetti appartenenti a categorie meritevoli di tutela (elenco allegato al decreto). Secondo una prima tesi, il coefficiente di (ulteriore) maggiorazione (stabilito da un successivo Dm) costituisce una deduzione che si affianca a quella ordinario, ottenendo di fatto una iper-deduzione (massima) del 30%, con un risparmio Ires che passa dal 4,8% (24% del 20%) al 7,2% (24% del 30%) del costo 2024 dei neoassunti. Secondo un’altra lettura, che si basa in particolare sul comma 5 della disposizione, il costo dei neoassunti svantaggiati, da sommare a quello dei dipendenti “ordinari”, andrebbe determinato figurativamente al 110% e dunque maggiorandolo del coefficiente ministeriale, con una deduzione massima del 22% (20% x 110%). In questo modo, però, il risparmio effettivo (Ires) per le assunzioni in queste categorie non arriverebbe mai al 7,2%, fermandosi al ben più modesto 5,28% (pari al 24% del 22%). La prima interpretazione, che si auspica venga confermata eventualmente con una precisazione nel testo normativo per incentivare la assunzione di persone meritevoli di tutela, produce peraltro ricadute negative in termini di complessità di calcolo, qualora il secondo parametro (incremento del costo del personale) sia inferiore al primo e costituisca la base di calcolo del bonus. Non è chiaro, infatti, come vada ripartita quest’ultima grandezza tra la quota al 20% e la quota al 30% (o altre percentuali che saranno indicate nel decreto attuativo) e dunque se mediante imputazione proporzionale o con altra modalità.

Acconti da ricalcolare

Riprendendo una tecnica legislativa in voga alcuni anni fa, la norma, per ragioni di “cassa”, prevede l’irrilevanza dell’agevolazione nel calcolo degli acconti sia del 2024 (metodo previsionale) che del 2025 (metodo storico). Il punto è stato sottolineato dal parere approvato dalla commissione bicamerale in cui si invita il Governo a valutare, nell’ottica della semplificazione che è uno degli obiettivi della delega, gli effetti (certamente negativi) di questo obbligo di ricalcolo in termini di oneri dichiarativi delle imprese.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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