Le auto aziendali concesse in uso promiscuo a cui non si applicano le nuove disposizione introdotte dalla legge di Bilancio 2025 dovrebbero essere valorizzate secondo il valore convenzionale in vigore prima della modifica normativa e non con il criterio del valore normale. Questa la conclusione a cui giunge la circolare 7/2025 di Assonime in cui si affrontano le novità derivanti dalla legge 207/2024.
Secondo Assonime, le nuove regole che modulano l’imposizione fiscale in base al tipo di alimentazione del veicolo si applicano alle automobili il cui contratto tra datore di lavoro e dipendente, l’assegnazione del veicolo e l’immatricolazione siano avvenute dal 1° gennaio di quest’anno.
Il fatto che non sia stata prevista una disciplina transitoria (come avvenuto nel 2020) e che sia stata riscritta la lettera a) dell’articolo 51, comma 4, del Tuir, potrebbe portare, interpretando letteralmente la legge, alla conclusione che non ci sia una normativa specifica per i veicoli non soggetti alle nuove disposizioni. Con la conseguenza che, invece di usufruire della determinazione forfettaria sulla base delle tariffe Aci, si dovrebbe applicare il valore normale, il quale comporta la conseguenza di terminare analiticamente quanto l’automobile viene utilizzata per scopi privati e quanto per quelli lavorativi. Con un notevole aggravio dal punto di vista amministrativo, nonchè in molti casi un onere maggiore a carico del dipendente.
Da un punto strettamente normativo, osserva Assonime, da questo dubbio applicativo sono esclusi i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, in quanto espressamente tutelati dall’articolo 1, comma 633, della legge di Bilancio 2020. Però si tratta di pochi casi, a cui si applica la versione della lettera a) in vigore al 31 dicembre 2019.
Invece, per le automobili più recenti, il fatto che nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 siano indicati gli effetti finanziari della disposizione solo con riferimento a quelle immatricolate e assegnate dal 2025 porta a ritenere che siano ancora vigenti le precedenti disposizioni per tutte le situazioni non coperte dalla nuova norma. Con la conseguenza che si applicano le regole forfettarie in vigore fino al 2024.
Inoltre una lettura differente sarebbe in contrasto con l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei dipendenti che hanno scelto il veicolo a uso promiscuo sulla base delle regole preesistenti.
Di conseguenza, seppur non siano esclusi ulteriori interventi normativi, Assonime conclude che la disciplina contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir vigente fino al 31 dicembre 2024 si continua ad applicare:
- ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
- ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.
Cit. “Il Sole 24 Ore”