Gli importi erogati a titolo di Egr o premio assorbono eventuali erogazioni che svolgono una funzione analoga.
Aumenta a decorrere dalla retribuzione riferita a novembre 2023 l’importo mensile dell’elemento di garanzia retributiva previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende e i dipendenti della piccola e media industria alimentare.
A decorrere dal 1° agosto 2006 le imprese che non riescano a individuare parametri da migliorare e/od obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi disciplinato contrattualmente, dovranno erogare degli importi (differenziati per livello di inquadramento) a titolo di elemento di garanzia retributiva (Egr) o di premio.
Gli eventuali importi erogati a titolo di Egr o premio assorbono, fino a concorrenza, eventuali erogazioni e/o premi che, per prassi aziendale, svolgono una funzione analoga (per il settore della panificazione industriale, anche se corrisposti con criteri plurimensili).
Gli importi a titolo di Egr o premio sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il trattamento di fine rapporto, in quanto le Parti ne hanno già tenuto conto in sede di quantificazione.
Gli importi erogati a titolo di Egr o di premio “sostitutivo” sono soggetti a contribuzione ordinaria e a tassazione corrente.
Settore panificazione industriale
Cit. “Il Sole 24 Ore”