Nel 2025 restano le soglie di mille e duemila euro per tutti i lavoratori. Novità per i nuovi dipendenti con residenza trasferita oltre 100 chilometri.
Fringe benefit esenti fino a mille euro, 2mila euro per i lavoratori con figli, somme esenti fiscalmente fino a 5mila euro per i lavoratori “fuori zona”.
Sono queste alcune tra le principali azioni che il governo sta varando con la prossima legge di Bilancio a favore dei lavoratori dipendenti. In tema di fringe benefit, la disposizione contenuta nell’attuale disegno di legge replica la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024; questa volta, tuttavia, la misura, secondo quanto previsto dall’articolo 68, è prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Fringe benefit
Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino al limite di mille euro. L’esenzione aumenta a 2mila euro in caso di presenza di figli a carico. Superata la soglia, secondo i principi generali, l’intero importo dovrà essere tassato.
Rientrano nell’agevolazione non solo i compensi in natura (come buoni spesa, pacchi natalizi, eccetera) ma anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto ovvero per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale.
I requisiti richiesti
Ci sono tre condizioni per ottenere il beneficio. La prima riguarda la condizione soggettiva del lavoratore. L’incremento dell’esenzione a 2mila euro spetta ai lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico. I lavoratori senza figli possono accedere all’esenzione nel limite di mille euro.
La seconda e la terza condizione sono di natura procedurale: da un lato, i datori di lavoro possono attivare il beneficio previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti; dall’altro, i lavoratori devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
La principale novità
Ben più innovativa è la seconda disposizione: ossia quella volta a favorire l’occupazione dei lavoratori fuori dalla loro zona di residenza. La norma in discussione prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5mila euro annui. Il beneficio non riguarda i contributi e pertanto non incide in modo diretto sul costo del lavoro.
Sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio fiscale riguarda i soli dipendenti assunti nell’anno 2025 con un contratto a tempo indeterminato (full time o part time) e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nell’anno precedente. Saranno agevolabili anche gli apprendisti, essendo l’apprendistato un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio non sembrerebbe, invece, applicabile alle trasformazioni del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in quanto la relazione tecnica circoscrive l’agevolazione ai «nuovi assunti». Per ottenere l’esenzione, i lavoratori devono aver trasferito la loro residenza oltre un raggio di 100 chilometri, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
L’agevolazione fiscale dura 2 anni dall’assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10mila euro. Il lavoratore “fuori zona” con figli a carico potrà, sommando l’agevolazione dei fringe benefit con quella dell’affitto rimborsato, ottenere un beneficio fiscale complessivo pari a 14mila euro nel corso del biennio.
Le somme agevolate rilevano, tuttavia, ai fini Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000 nella quale attesterà il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Cit. “Il Sole 24 Ore”