Vale fino a un anno il permesso di soggiorno per i cosiddetti nomadi digitali, disciplinato dal Dm Interno del 29 febbraio 2024. I lavoratori extra Ue altamente specializzati, che svolgono la prestazione da remoto, siano autonomi o subordinati, potranno ottenere un titolo di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote del decreto flussi. Lo prevedeva la legge 25/2022, di conversione del Dl 4/2022 (Sostegni-ter), disciplinata ora dal decreto interministeriale, che stabilisce modalità e requisiti dei lavoratori per la permanenza in Italia.
La norma fa riferimento a persone che svolgono attività lavorativa tramite l’uso di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma o per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Si tratta per lo più di professionisti, collaboratori o anche dipendenti, che trasferiscono frequentemente il proprio luogo di lavoro. Gli ingressi e i soggiorni per periodi superiori a 90 giorni sono consentiti al di fuori delle quote fissate annualmente per i lavoratori extracomunitari.
I requisiti
L’ingresso e il soggiorno sono consentiti ai lavoratori che hanno un reddito minimo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 28mila euro annui), che sono titolari di una sistemazione alloggiativa e di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per tutto il periodo del soggiorno.
Il lavoratore extra Ue dovrà dimostrare di aver maturato un’esperienza nel settore di almeno sei mesi e di avere un contratto di lavoro o di collaborazione - o la relativa offerta vincolante - se lavoratore da remoto, per svolgere l’attività. Il cittadino straniero è tenuto a chiedere il permesso di soggiorno direttamente all’ufficio immigrazione della provincia di dimora, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. Sul permesso sarà riportata, come motivo di soggiorno, la scritta «nomade digitale – lavoratore da remoto». Il titolo avrà una validità di un anno e sarà rinnovabile, per lo stesso periodo, in presenza dei requisiti che ne hanno consentito il primo rilascio.
Visto e permesso
La documentazione da allegare alla domanda di primo rilascio, oltre al passaporto, alla marca da bollo di 16 euro e al bollettino da 70,46 euro, è la stessa presentata in Ambasciata italiana al momento della domanda del visto di ingresso, che la rappresentanza diplomatica restituirà all’interessato, debitamente vidimata, per il deposito in Questura. L’Ufficio immigrazione dovrà comunicare, in via telematica, all’Ispettorato territoriale del lavoro, il rilascio del permesso di soggiorno e allegare copia del contratto di lavoro o di collaborazione. Al lavoratore straniero è consentito il ricongiungimento dei familiari, alle stesse condizioni degli altri lavoratori, ai quali sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con una durata pari a quella del lavoratore. L’ufficio immigrazione dovrà generare e comunicare agli interessati il codice fiscale al momento del rilascio del permesso di soggiorno, mentre i lavoratori digitali autonomi potranno chiedere alla locale agenzia delle Entrate l’attribuzione della partita Iva.
Cit. “Il Sole 24 Ore”