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L’omesso versamento di ritenute è reato anche in caso di crisi di liquidità

2024-12-19 09:33

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L’omesso versamento di ritenute è reato anche in caso di crisi di liquidità

Per la Cassazione non incide il fatto che le risorse siano state stanziate per debiti ritenuti urgenti, come le retribuzioni ai dipendenti.

Per la Cassazione non incide il fatto che le risorse siano state stanziate per debiti ritenuti urgenti, come le retribuzioni ai dipendenti.

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico e si configura con la consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, indipendentemente dalla crisi economica. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza 45803/2024.

La Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso di un imprenditore, condannato per avere omesso, per un lasso temporale di un anno, il versamento all’Inps delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Nel ricorso l’imprenditore, a sostegno della dedotta mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato, ovvero quello di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali ex articolo 2, comma 1-bis, del Dl 463/1983, rappresentava che ai tempi della commissione del reato contestato versava in una situazione di grave crisi economica e di liquidità che gli aveva impedito di onorare il debito tributario, e che aveva fatto tutto ciò che rientrava nelle proprie possibilità per creare le condizioni favorevoli per provvedere alla prosecuzione dell’attività, facendo fronte ai pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti.

La Corte di legittimità, nella sentenza in commento, richiama il consolidato principio per cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, siccome è a dolo generico, è integrato al solo ricorrere della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti».

La circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti, quali le retribuzioni dei propri dipendenti, non è dunque rilevante e il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore. È onere, infatti, di quest’ultimo «ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime».

È compito del datore di lavoro, continua la sentenza, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei propri dipendenti, detrarre dalle stesse l’importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da essi dovute e corrisponderlo all’Inps in qualità di sostituto. Il datore, sostituto, adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui, ed è quindi vincolato al pagamento delle ritenute «allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni», di cui le stesse sono parte. Da ciò la Cassazione trae la conclusione che lo stato di insolvenza non libera il sostituto.

La Corte conclude affermando che quando l’imprenditore, in situazione di crisi economica, decida di preferire il pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di omettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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