Percentuali retributive da applicare sul 3° livello per il 1° e 2° Gruppo specialistico e sul 2° livello per il 3° Gruppo specialistico.
In data 20 dicembre 2023 tra Anaepa/Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal – Uil, Filca – Cisl, Fillea – Cgil è stata condivisa l’aggiunta di una nota integrativa all’accordo del 5 settembre 2023. Tale documento apporta alcune specifiche in merito all’apprendistato, all’Articolo 77 e alla Commissione per la stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Apprendistato
In considerazione del fatto che nell’articolo 9 dell’accordo del 5 settembre 2023 in materia di apprendistato professionalizzante specialistico non viene precisato su quale livello devono essere applicate le percentuali retributive, la nota integrativa evidenzia che:
- per il 1° e 2° Gruppo specialistico le percentuali si applicano sul 3° livello;
- per il 3° Gruppo specialistico le percentuali si applicano sul 2° livello.
Articolo 77
La nota integrativa interviene sull’articolo 77, integrando la declaratoria del livello 7 e riscrivendo i primi due paragrafi del capitolo “Laureati e Diplomati”.
In particolare si afferma che:
- i possessori di un certificato di laurea (triennale o magistrale) inerente agli ambiti dell’edilizia e dell’amministrazione non possono essere assegnati a una categoria inferiore alla Seconda (5° livello);
- i tecnici di restauro e archeologi di III fascia DM 244/2019, i diplomati di scuola media superiore in specialità tecniche o i possessori di Diploma di tecnico superiore (Its) inerenti all’industria dell’edilizia o in specialità amministrative non possono essere assegnati a una categoria inferiore alla Terza (3° livello).
Commissione per la stesura del ccnl
Per quanto attiene infine la Commissione per la stesura del ccln le Parti si impegnano alla formazione della predetta commissione al fine di giungere alla completa stesura entro il 30 settembre 2024.
Cit. “Il Sole 24 Ore”