La procedura va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione da annullare per poi procedere all’aggiornamento.
Con il Dpcm 27 ottobre 2023 procede la messa a punto delle comunicazioni delle prestazioni sportive. Vengono, infatti, definite le tempistiche per le comunicazioni da effettuarsi, alternativamente, attraverso il Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (Rasd), ovvero mediante Unilav-Sport, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. Il decreto disciplina, altresì, il periodo dal 1° luglio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, confermando la validità delle comunicazioni già effettuate tramite Rasd (si veda anche il Sole 24 Ore di sabato scorso).
Il decreto stabilisce, inoltre, che i dati dell’Unilav-Sport e delle comunicazioni effettuate attraverso il registro vengano resi disponibili al ministero del Lavoro, all’Inps, all’Inail, alle Regioni e Province autonome, al medesimo Rasd (se la comunicazione è effettuata tramite Unilav-Sport), ad Anpal per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all’Inl e, nel caso di lavoratori stranieri, al ministero dell’Interno. Anche la conclusione anticipata, rispetto al termine inizialmente previsto, del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico dovrà essere oggetto di comunicazione Unilav-Sport entro il trentesimo giorno del mese successivo alla fine del rapporto.
Non meno importanti le indicazioni contenute nell’allegato tecnico al decreto. In particolare, requisito fondamentale per la trasmissione dell’Unilav-Sport per l’avvio della prestazione è che il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso. Peraltro, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare il rispetto di tale condizione soggettiva al momento dell’invio di una nuova comunicazione.
Altro aspetto pratico attiene l’impossibilità di rettificare le comunicazioni di inizio e fine delle prestazioni. Per eventuali correzioni/modifiche sarà necessario anzitutto procedere con una comunicazione di annullamento, la quale deve avvenire entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione da annullare. A questo punto si dovrà effettuare una nuova comunicazione che, di fatto, andrà ad aggiornare quella precedente. La comunicazione di annullamento non può essere rettificata, né annullata.
Infine, viene chiarito che tra i soggetti abilitati all’invio dell’Unilav-Sport rientrano anche i professionisti di cui all’articolo 1 della legge 12/79, ovvero i consulenti del lavoro e gli iscritti agli albi degli avvocati, nonché dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che ne abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti. I referenti aziendali e i soggetti abilitati, per poter inviare le comunicazioni, devono registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi lavoro e nel portale del registro.
Cit. “Il Sole 24 Ore”