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Pubblici Esercizi: ampliata l’esenzione dal contributo addizionale per il lavoro a termine extra

2025-04-03 13:14

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Pubblici Esercizi: ampliata l’esenzione dal contributo addizionale per il lavoro a termine extra

L’Inps, integrando le precedenti indicazioni fornite con la circolare 91 del 4 agosto 2024, provvede ad ampliare il novero delle imprese esonerate dall’obbligo

L’Inps, integrando le precedenti indicazioni fornite con la circolare 91 del 4 agosto 2024, provvede ad ampliare il novero delle imprese esonerate dall’obbligo di versamento del contributo addizionale Naspi per l’utilizzo di rapporti di lavoro a termine per attività “extra”.

In particolare, attraverso il messaggio 913 del 14 marzo 2025, viene chiarito che rientrano tra le imprese che svolgono attività dei settori del turismo e dei pubblici esercizi anche le imprese che svolgono servizi di:

• “Mense e ristorazione collettiva” classificate con il codice ATECO 56.29.10

• “Catering” classificate con codice ATECO 56.29.20

In base al manuale di classificazione delle attività dei datori di lavoro, entrambi i codici Ateco confluiscono nel medesimo con Codice Statistico Contributivo 7.07.05. Ne consegue quindi che a far data dal primo gennaio 2020, anno di entrata in vigore dalla legge 260 del 27 dicembre 2019, le imprese che svolgono attività contraddistinti dai codici sopraindicati sono esonerate dal versamento del contributo addizionale Naspi dovuto per l’impiego di rapporti di lavoro a termine definibile come “extra” ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera b) della Legge 92/2012

L’attuale formulazione delle legge 92/2012 prevede infatti un contributo addizionale per il finanziamento della prestazione di Naspi in caso di attivazione di contratti di lavoro a termine anche in somministrazione pari al 1,4% dell’imponibile previdenziale, il quale viene aumentato ( con l’entrata in vigore del Decreto Dignità) di un ulteriore 0,5% in ragione di ogni rinnovo.

Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera b) della legge 92/2012 sono tuttavia esonerati dal contributo addizionale i lavoratori “extra” attivati per “l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale…”.

Attraverso il messaggio 913 del 14 marzo 2025, l’Inps integra quindi l’elenco delle imprese che dal primo gennaio 2020 potevano beneficiare di tale esonero (indicate all’interno del paragrafo 1.4.1 della precedente circolare 91 del 4 agosto 2024) includendovi anche le imprese che svolgono attività di Catering e Mensa e ristorazione Collettiva.

Il recupero delle quote contributive versate in eccesso (da gennaio 2020) potrà essere effettuato attraverso i flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2025. I Flussi di recupero andranno quindi compilati valorizzando il codice L810 nell’elemento “CausaleACredito” con indicazione dell’importo da recuperare all’interno del campo “AltreACredito”. Il medesimo importo dovrà essere valorizzato anche nel campo “ImportoAnnoMeseRif”.

Nel caso in cui il lavoratore a termine per lo svolgimento di attività “extra” non risulti più in forza nei mesi in cui sarà possibile effettuare il conguaglio degli arretrati, i datori di lavoro interessati dovranno obbligatoriamente procedere inviando un unico flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività svolto.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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