Per qualsiasi informazione: info@giovanniditano.it


documents-assessing-business-satisfaction-check-mark-competence-rating.jpeg
giovanniditano_logo
giovanniditano_logo
giovanniditano_logo

Via Pola,  n.16 interno 2 
70011 - Alberobello (BA)

(+39) 080/4323933 - 080/4327511

studioglobo@libero.it

Via Pola,  n.16 interno 2 
70011 - Alberobello (BA)

(+39) 080/4323933 - 080/4327511

studioglobo@libero.it

Le nostre specializzazioni nel campo del diritto del lavoro, amministrazione del personale ed elaborazione paghe rappresentano un bagaglio di conoscenze, competenze e abilità affinate nel tempo.

Le nostre specializzazioni nel campo del diritto del lavoro, amministrazione del personale ed elaborazione paghe rappresentano un bagaglio di conoscenze, competenze e abilità affinate nel tempo.

IL BLOG DELLO STUDIO DITANO

Contattaci su Whatsapp per qualsiasi informazione:

Contattaci su Whatsapp per qualsiasi informazione:

Richiedi oggi la tua consulenza personalizzata: info@giovanniditano.it

Richiedi oggi la tua consulenza personalizzata: info@giovanniditano.it

Naspi (semi)anticipata, dal 2026 cambia il meccanismo di erogazione

2026-01-19 11:22

author

Naspi (semi)anticipata, dal 2026 cambia il meccanismo di erogazione

Un nuovo meccanismo di erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità (cd. NASpI anticipata), modulato in due momenti.

La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 176, legge 30 dicembre 2025, n. 199) è pesantemente intervenuta sul meccanismo di erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità disciplinato dall'articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 (cd. "NASpI anticipata"). Fino al 31 dicembre dello scorso anno, il lavoratore che intendeva avviare un'attività autonoma poteva richiedere l'intera indennità spettante e non ancora percepita in un'unica soluzione.

 

Dal 1° gennaio 2026 vige un nuovo meccanismo di erogazione modulato in due diversi momenti. Una prima erogazione, la più consistente, viene effettuata immediatamente per fornire la liquidità necessaria all'avvio dell'attività. La seconda erogazione viene invece effettuata in un secondo momento, a saldo, previa verifica da parte dell'INPS circa la sussistenza delle condizioni che legittimano il beneficio.

 

Il nuovo meccanismo 70/30 della NASpI semi-anticipata

Con il nuovo anno l'incentivo all'autoimprenditorialità (la cosiddetta "NASpI anticipata") non prevede più la erogazione immediata in unica soluzione ma è strutturato in due successivi passaggi.

Una prima rata pari al 70% dell'intero importo viene erogata immediatamente, una seconda rata viene corrisposta al termine della durata teorica della prestazione, comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa la duplice verifica, a cura dell'INPS, che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza (fa eccezione il caso della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale) ovvero sia divenuto titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità. 

Tale ultima eccezione si giustifica alla luce dei rilevi della Corte di Cassazione che, nella recente ordinanza 4724/2025, ha escluso che l'assegno ordinario di invalidità e la NASPI possano essere qualificate come obbligazioni alternative e quindi non cumulabili. La Cassazione ha infatti rilevato che la legge prevede una decadenza dalla fruizione della NASPI solo nel caso in cui il beneficiario acquisisca anche il diritto all'assegno ordinario di invalidità mentre riceve il trattamento di disoccupazione, poiché le norme che prevedono una decadenza da un diritto non sono suscettibili di interpretazione analogica, non vi è alcuna decadenza nell'ipotesi contraria, ossia quando la NASPI viene richiesta da chi già percepisce l'assegno ordinario di invalidità.

 

La natura dell'incentivo all'autoimprenditorialità

Le ragioni che hanno giustificato l'intervento, come anticipato, si riassumono principalmente nell'intento di aumentare il controllo sull'effettivo impegno imprenditoriale del soggetto beneficiario dell'incentivo, evitando intenti elusivi. L'obiettivo della riforma è quello di potenziare il monitoraggio sull'effettiva sussistenza dell'impegno imprenditoriale e contrastare eventuali abusi elusivi, trasformando l'erogazione da un trasferimento automatico a un sostegno condizionato alla verifica della reale autonomia lavorativa (ovviamente non esulano da tali considerazioni la circostanza che la erogazione a rate serva anche a garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica). Pur essendo il beneficio una NASpI anticipata (o "semi-anticipata", dopo le modifiche), infatti, il presupposto differisce sostanzialmente dalle finalità della NASpI ordinaria, quest'ultima configurabile più correttamente come prestazione di sicurezza sociale erogabile periodicamente, sorta di ammortizzatore sociale volto a sopperire ad uno stato di bisogno. La anticipazione, al contrario, mira espressamente ad agevolare il disoccupato nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa, favorendo piuttosto il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato.

In altri termini, come per la erogazione anticipata della indennità di mobilità ai sensi dell'abrogato art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicché l'indennità perde la connotazione tipica - che le è propria - di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa), configurandosi una ipotesi tipica di legislazione promozionale. L'intento è quello di creare i presupposti affinché nuovi soggetti assumano l'iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l'eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione «attiva» da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione.

Si noti che il nuovo meccanismo di controllo basato sulla erogazione differenziata dell'anticipo non sostituisce ma si aggiunge al meccanismo restitutorio previsto dal comma 4 dell'articolo 8 secondo cui il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto alla restituzione per intero, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Tale modalità di restituzione, come si ricorderà, è stata recentemente sottoposta al vaglio critico della Corte costituzionale.

 

La nuova NASpI semi-anticipata conseguenza dei rilievi della Corte costituzionale?

Sebbene il disegno di legge di bilancio 2026, ivi inclusi la relazione illustrativa e i dossier di accompagnamento, non citino esplicitamente la sentenza della Corte costituzionale 90/2024 come unica o principale causa della riforma, è possibile ravvisare una chiara connessione logica e funzionale tra le criticità rilevate dai giudici della Consulta e la nuova struttura dell'incentivo. La sentenza aveva in sostanza censurato la rigidità del vecchio sistema che imponeva la restituzione integrale della somma già erogata quando il lavoratore, pur avendo avviato l'impresa, fosse stato costretto a chiudere per cause di forza maggiore e a cercare un lavoro dipendente. A ben vedere il nuovo meccanismo introdotto dalla legge di bilancio individua una sorta di correttivo a tale rigidità introducendo un controllo, per così dire, in corso d'opera. Poiché infatti la erogazione del saldo (sia pure in misura limitata al 30 per cento dell'importo) avviene solo dopo la verifica dell'assenza di lavoro subordinato, si riduce il rischio di dover richiedere ex post, spesso traumaticamente per il beneficiario e comunque tramite procedure oggetto di possibile contenzioso, l'intera somma. La ratio della restituzione si ravvisa nella esigenza di garantire che l'anticipo erogato sia stato utilizzato effettivamente per avviare l'impresa. Ma se l'impresa è stata effettivamente avviata, pur non essendo andata a buon fine, la finalità antielusiva è garantita e soddisfatta. Pertanto, secondo i giudici costituzionali, richiedere indietro l'intero importo erogato è sproporzionato in quanto non modulato sulla verifica della richiamata effettività. Il nesso del meccanismo 70/30 è chiaramente suggerito dalla necessità di rendere effettiva tale verifica collegando la erogazione del saldo solo al successivo controllo della effettiva non instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o assenza di titolarità di pensione diretta. L'autoincentivo non è più, pertanto, soltanto una scommessa sulle capacità imprenditoriali del disoccupato ma una erogazione progressiva basata sull'effettiva permanenza dello status di lavoratore autonomo, allineandosi al principio di "effettività" richiamato dalla Corte.

Si noti inoltre che nella sentenza 90/2024 i giudici avevano espressamente criticato il meccanismo della proporzionalità, dichiarando la illegittimità della norma nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata. Da ora in poi se il lavoratore trova un posto fisso prima della scadenza, perde automaticamente il diritto al saldo. L'eventuale restituzione (e l'eventuale contenzioso) sarà limitata alla sola quota parte dell'anticipo percepito (il 70%).

Lo stesso INPS, in recezione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, è recentemente intervenuto (circ. 36/2025) sui limiti del meccanismo restitutorio specificando che, qualora l'attività sia stata effettivamente avviata ma interrotta per cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili al lavoratore (es. calamità naturali, incendi, gravi crisi sanitarie, misure restrittive per pandemie, provvedimenti dell'autorità giudiziaria), l'obbligo di restituzione non è totale ma limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. Con l'occasione l'Istituto ha definito inoltre una specifica procedura di garanzia a tutela del lavoratore. Prima di richiedere indietro l'intera somma a seguito delle verifiche effettuate, l'INPS invia una comunicazione di avvio del procedimento restitutorio a partire dalla quale il lavoratore ha 30 giorni di tempo per dimostrare che l'attività autonoma è cessata per cause di forza maggiore. Se l'INPS accetta le giustificazioni, calcolerà l'importo da restituire basandosi solo sui giorni di durata del lavoro subordinato. La procedura delineata si inserisce nel nuovo meccanismo introdotto dalla legge di bilancio salvaguardando i principi ed i richiami espressi dai giudici costituzionali in modo ancora più coerente. Riguardo alla quota saldo (30% dell'importo) se il lavoratore trova un posto di lavoro o abbandona l'impresa per cause di forza maggiore prima della fine del periodo di durata della NASpI, non percepirà il rimanente del beneficio (perché tecnicamente non è più disoccupato né lavoratore autonomo esclusivo), ma in tal modo eviterà che si generi ulteriore debito nei confronti dell'INPS. Riguardo all'anticipo già percepito (70% dell'importo), il beneficiario eviterà la restituzione integrale se l'interruzione dell'attività è incolpevole. Il lavoratore dovrà restituire solo una quota proporzionale ai giorni lavorati come dipendente, trattenendo la parte di sussidio che ha coperto il periodo in cui ha effettivamente provato (senza successo) a fare impresa.

 

Cit. “Il Sole 24 Ore”



www.giovanniditano.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

www.giovanniditano.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

abstract-blur-hotel-interior.jpeg

NEWSLETTER

Iscriviti alla Newsletter per rimanere aggiornato sui servizi e gli articoli del Blog