La distinzione tra contratti dilettantistici e professionistici nel settore sportivo rappresenta uno degli snodi più complessi del diritto del lavoro applicato allo sport. Si analizza la natura giuridica del rapporto sportivo alla luce del D.Lgs. 36/2021 e della riforma del lavoro sportivo, evidenziando le differenze strutturali tra prestazione dilettantistica e professionale, le implicazioni economiche e i profili di tutela previdenziale e assistenziale. La riflessione si concentra sulla progressiva erosione della linea di demarcazione, tra dilettantismo e professionalismo, nonché sulla costruzione di un modello unitario di "lavoratore sportivo" in cui prevale la sostanza del rapporto rispetto alla sua qualificazione formale
L'evoluzione del diritto sportivo negli ultimi decenni ha posto al centro dell'attenzione la figura dell'atleta come soggetto di diritti, superando l'idea dello sport come mera attività ludica o ricreativa. La distinzione tradizionale tra sport dilettantistico e sport professionistico, fondata su presupposti economici e organizzativi, ha progressivamente perso rigidità, dando spazio a una lettura più sostanziale del rapporto tra atleta e società o federazione.
In Italia, la legge 91 del 1981 aveva originariamente regolato il rapporto di lavoro sportivo limitatamente agli atleti professionisti, lasciando scoperto il vasto ambito del dilettantismo, in cui la prestazione era considerata prevalentemente occasionale o priva di rilevanza economica. Tuttavia, l'evoluzione del mercato sportivo, la crescente professionalizzazione delle discipline e la trasformazione delle fonti di reddito (sponsorizzazioni, diritti di immagine, premi) hanno reso sempre più sfumato il confine tra le due categorie.
La riforma organica dello sport attuata con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, aggiornato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, ha segnato un cambio di paradigma, riconoscendo per la prima volta la figura del lavoratore sportivo anche nell'ambito dilettantistico. Tale intervento legislativo ha inteso valorizzare la tutela del prestatore, ponendo in secondo piano la qualificazione formale dell'attività e attribuendo rilievo alla natura effettiva della prestazione, in linea con i principi generali del diritto del lavoro.
La qualificazione giuridica del rapporto sportivo
La distinzione tra contratto dilettantistico e professionistico continua a rappresentare una delle questioni più delicate del diritto sportivo, laddove nei contratti professionistici, l'atleta svolge un'attività lavorativa a titolo principale, percependo un compenso strutturato e continuativo, spesso integrato da bonus di rendimento, diritti di immagine e altri emolumenti accessori.
La natura subordinata del rapporto emerge chiaramente nei casi in cui l'atleta sia vincolato alle direttive tecniche della società, soggetto al potere organizzativo e disciplinare dell'ente sportivo e inserito stabilmente nella sua struttura.
La qualificazione come lavoro subordinato si fonda, dunque, sugli stessi criteri generali previsti dall'art. 2094 c.c., eterodirezione, continuità e inserimento nell'organizzazione, adattati al contesto sportivo.
Nei contratti dilettantistici, invece, la prestazione è in linea di principio non professionale, caratterizzata da marginalità economica, discontinuità e assenza di vincolo gerarchico stabile, anche se, la crescente complessità dello sport dilettantistico, soprattutto in discipline ad alto livello competitivo, ha spesso condotto a rapporti che, pur formalmente qualificati come dilettantistici, presentano in realtà elementi di subordinazione.
Proprio per questo, il D.Lgs. 36/2021, ha superato la rigida contrapposizione tra le due categorie, affermando che la qualificazione del rapporto deve basarsi sulla natura effettiva della prestazione e non sulla denominazione contrattuale. Un'impostazione che risponde ad un principio consolidato nel diritto del lavoro, ossia la prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui la reale modalità di svolgimento dell'attività prevale sull'etichetta giuridica attribuita dalle parti.
Struttura economica e diritti contrattuali
Le differenze tra contratti dilettantistici e professionistici, si riflettono, in modo evidente, sulla struttura economica e nei diritti accessori; nel regime dilettantistico, infatti, gli atleti possono percepire rimborsi spese o compensi di modesta entità, privi della natura retributiva in senso tecnico, laddove la flessibilità di tali rapporti consente all'atleta di conciliare l'attività sportiva con impegni personali o professionali esterni, ma al prezzo di una tutela ridotta in termini di sicurezza economica e previdenziale.
Diversamente, i contratti professionistici sono caratterizzati da una struttura retributiva articolata, che può comprendere uno stipendio fisso, premi di rendimento, incentivi legati agli obiettivi sportivi, e diritti di immagine, i quali spesso assumono rilievo centrale nel contratto professionistico, rappresentando una fonte di reddito parallela rispetto al compenso sportivo; l'atleta, quindi, in quanto personaggio pubblico, cede spesso il diritto di utilizzare la propria immagine a fini commerciali o promozionali, con modalità disciplinate dal contratto individuale o da accordi collettivi.
Nei rapporti dilettantistici, invece, tali diritti sono raramente oggetto di negoziazione, salvo casi eccezionali di atleti di particolare notorietà, nei quali si applicano principi civilistici generali in materia di diritti della personalità (artt. 10 c.c. e 96–97 Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore).
Sotto il profilo della durata, i contratti professionistici tendono a essere pluriennali e prevedono clausole di rinnovo o risoluzione, mentre i contratti dilettantistici hanno durata limitata e sono collegati a una stagione sportiva o a specifiche competizioni.
Un ulteriore elemento distintivo riguarda la presenza, nei contratti professionistici, di clausole di esclusiva, che vincolano l'atleta a prestare attività solo per la società di appartenenza, a fronte di un corrispettivo adeguato, nonché di clausole risolutive legate a infortuni, rendimento o comportamenti disciplinari.
Tutela previdenziale e protezione sociale
Uno dei principali aspetti di differenziazione, tra dilettantismo e professionalismo, risiede nel sistema di tutela previdenziale e assistenziale; mentre gli atleti professionisti sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione ex ENPALS dell'INPS, che garantisce copertura pensionistica, indennità di maternità, malattia e disoccupazione, laddove i contributi previdenziali vengono versati in proporzione al reddito percepito e la posizione assicurativa è equiparata, per molti aspetti, a quella dei lavoratori subordinati di altri settori, gli atleti dilettanti, al contrario, restano spesso privi di una tutela previdenziale strutturata, salvo iniziative promosse da singole federazioni o enti sportivi. Questa disparità ha rappresentato per anni una criticità del sistema, poiché espone una parte consistente del mondo sportivo a forme di vulnerabilità economica e sociale.
Al riguardo, il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto un cambiamento rilevante, riconoscendo che anche il lavoratore sportivo dilettante possa essere destinatario di tutele previdenziali e assicurative, qualora la prestazione presenti continuità e onerosità; la norma definisce, infatti, "lavoratore sportivo" chiunque svolga attività sportiva a titolo oneroso, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto. In tal modo, la riforma ha esteso al settore dilettantistico alcune garanzie minime di sicurezza sociale, ponendo le basi per una maggiore uniformità di trattamento.
Il dualismo tra contratto dilettantistico e contratto professionistico, tradizionalmente radicato nella normativa sportiva, appare oggi sempre più attenuato. In particolare, la riforma del 2021 ha introdotto una prospettiva unitaria, che riconosce il valore economico e sociale del lavoro sportivo, a prescindere dall'etichetta formale del rapporto.
L'evoluzione del diritto del lavoro applicato allo sport, impone, dunque, una lettura sostanziale della prestazione atletica, ossia ciò che rileva, non è la qualifica di dilettante o professionista, ma la reale configurazione del rapporto, la sua continuità, l'onerosità e la soggezione a poteri organizzativi.
In questo senso, la figura del lavoratore sportivo diventa il punto di convergenza tra disciplina privatistica, tutela del lavoro e autonomia dell'ordinamento sportivo, con l'obiettivo di coniugare flessibilità organizzativa e garanzie sociali.
Il futuro del diritto sportivo, pertanto, si muove verso una maggiore integrazione tra le fonti del diritto del lavoro e quelle del sistema sportivo, nella consapevolezza che lo sport, pur restando espressione di libertà e competizione, costituisce oggi a pieno titolo una forma di lavoro da tutelare e valorizzare.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



