Prorogato per tutto il 2025 il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Lo prevede l’articolo 23 della legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre prossimo. L’istituto, introdotto dalla legge di bilancio 2023 in via temporanea per gli anni 2023-2024, ha rappresentato una sorta di deroga alla regola generale stabilita dalla stessa legge di bilancio del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale (CPO) in agricoltura, introducendo nel nostro ordinamento una inedita prestazione occasionale in agricoltura esplicitamente qualificata di lavoro subordinato a termine (LOAgri). Una scelta controversa ma innovativa che riflette il contrasto presente nel settore agricolo. Da un lato la esigenza di assicurare semplicità alla gestione della prestazione, quasi sempre legata a cicli e fasi temporali di breve periodo (la vendemmia, ad esempio), bypassando, per quanto possibile, le ordinarie regole che presidiano il rapporto di lavoro. Dall’altro la necessità di evitare che la deroga alle regole si tramuti in un incentivo alla espansione di zone di lavoro irregolare, fenomeno particolarmente diffuso nell’ambito agricolo.
Le soluzioni normative
Contrasto che ha visto in passato il legislatore adottare soluzioni non sempre univoche. Ad esempio la originaria disciplina del lavoro accessorio contenuta nel decreto legislativo 276/2003 (i vecchi voucher) non si applicava alle prestazioni di lavoro agricolo. Ma una prima, timida deroga, fu successivamente introdotta con decreto legge 203/2005 limitatamente alla “esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuata da studenti e pensionati”, poi estesa dal decreto legge 112/2008 alle “attività agricole stagionali” e cristallizzata, con opportune cautele, a tutto il 2023, fino al divieto introdotto dalla legge di bilancio 2023.
Le caratteristiche del lavoro occasionale agricolo
Il LOAgri, in questo contesto, si propone esplicitamente di “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole” nonché quello di “creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali”, pur assicurando ai lavoratori le tutele del lavoro subordinato. In realtà i limiti stringenti e le condizioni che ne disciplinano l’utilizzo ne fanno ancora uno strumento tutt’altro che idoneo a risolvere i problemi occupazionali contingenti del settore (aspetto che è stato sottolineato con forza dalle principali organizzazioni sindacali). Basti pensare alla limitazioni delle 45 giornate di effettivo lavoro annue per singolo lavoratore (comprensive di tutti i rapporti di lavoro), al cui superamento scatta la trasformazione ex tunc in contratto a tempo indeterminato. Con intuibili ricadute per i datori circa la necessità di calcolare correttamente il limite (problematica che ha costretto lo stesso Inps ad intervenire più volte, ad es. msg 4688/2023). Oppure al requisito in capo al prestatore di non aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato OTD che a tempo indeterminato OTI) nei tre anni precedenti l’instaurazione del LOAgri. Una condizione pensata per non creare un concorrente troppo pericoloso al tradizionale OTD (che continua a coesistere con il LOAgri), decisamente più oneroso, soprattutto in termini fiscali, ma che ha limitato fortemente l’utilizzo dello strumento. Non mancano, tuttavia, gli aspetti positivi. Ad esempio la esenzione dall’IRPEF dei compensi percepiti dal prestatore, circostanza che rende lo strumento competitivo rispetto al lavoro sommerso. Oppure la cumulabilità con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico, caratteristica che rende lo strumento ideale per l’impiego lavorativo dei pensionati (peraltro neppure condizionati dal vincolo di non subordinazione triennale).
In definitiva si può salutare con favore la proroga, fino alla fine del corrente anno, dell’utilizzo delle prestazioni occasionali in agricoltura ma forse la nuova legge poteva essere l’occasione per introdurre alcuni correttivi ad un istituto (sperimentale) che, pur dotato di potenzialità interessanti, sembra ancora necessitare di correttivi ed integrazioni.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



