Dal 16 giugno al 31 ottobre potrà essere presentata all’Inps la domanda per l’Iscro riferita al 2025. Con il messaggio 1858/2025, infatti, l’istituto di previdenza ha comunicato la riattivazione del servizio di inoltro delle richieste tramite il sito internet o il call center.
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa è un supporto erogato dall’Inps ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata e che lo richiedono in quanto sono andati incontro a un calo consistente del reddito. In particolare, per il 2025 quello di lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente la presentazione della domanda (quindi quello del 2024) deve essere stato inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni ulteriormente precedenti (quelli del 2022 e 2023). Inoltre il reddito del 2024 non deve aver superato i 12.648,00 euro.
Oltre a ciò sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere titolari di partita Iva da almeno tre anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione separata;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- non percepire l’assegno di inclusione o la pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’importo dell’Iscro, erogato per sei mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente la presentazione della domanda (per un esempio di calcolo si veda la circolare Inps 84/2024), quindi quest’anno i redditi di riferimento sono quelli del 2022 e 2023. Se già conosciuti dall’Inps, vengono precaricati nel modello di domanda a cui il cittadino accede autenticandosi nel sito dell’istituto di previdenza, altrimenti devono essere autocertificati. Comunque l’importo mensile erogato non può essere, nel 2025, inferiore a 252,00 euro e superiore a 806,40 euro.
Disponibile in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’Iscro è stata portata a regime dal 2024, con modifiche, a opera della legge 213/2023. Poiché le regole stabiliscono che non possa essere richiesta nel biennio successivo all’anno di eventuale inizio fruizione, quest’anno non possono presentare domanda i professionisti che hanno già ricevuto l’indennità nel 2024, anche se l’erogazione è avvenuta parzialmente, a seguito di decadenza dal diritto. Via libera, invece, a chi ha inoltrato la domanda l’anno scorso, ma se l’è vista respingere o revocare sin dall’inizio.
Cit. "Il Sole 24 Ore"