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Durc e sanzioni per omissioni contributive: chiarimenti del Ministero e ulteriori cause di irregolarità

2025-10-23 15:17

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Durc e sanzioni per omissioni contributive: chiarimenti del Ministero e ulteriori cause di irregolarità

Per il Ministero del lavoro non è possibile rilasciare un DURC regolare nel caso in cui il debito del datore di lavoro derivi da sanzioni civili.

Il tema della regolarità contributiva, quale presupposto imprescindibile per l'accesso ad appalti, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, trova un recente e significativo approfondimento nell'Interpello 3 del 13 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento, richiesto dall'Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), ha chiarito in modo definitivo che non è possibile rilasciare un DURC regolare nel caso in cui il debito del datore di lavoro derivi, anche solo in parte, da sanzioni civili per omissioni contributive, se l'importo complessivo (comprensivo di contributi, interessi e sanzioni) supera la soglia dei 150 euro prevista per lo "scostamento non grave".

Il principio di unità dell'obbligazione contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio legislativo, dell'INPS e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha sottolineato come le sanzioni civili non costituiscano un credito autonomo, ma rappresentino un accessorio inscindibile dell'obbligazione contributiva. Esse traggono origine, infatti, dall'inadempimento dell'obbligo principale — il versamento dei contributi — e ne condividono la natura. La funzione delle sanzioni è duplice: da un lato, hanno carattere risarcitorio nei confronti dell'ente previdenziale, dall'altro, esercitano un effetto deterrente, volto a scoraggiare condotte di ritardo o omissione.

Ne consegue che la presenza di sole sanzioni, anche in assenza di contributi ancora dovuti, non può considerarsi neutra. La loro stessa esistenza presuppone un pregresso comportamento irregolare del datore di lavoro, e dunque incide sulla valutazione complessiva di regolarità.

La soglia dello "scostamento non grave"

L'art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, che disciplina la procedura di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stabilisce che la regolarità può essere attestata anche in presenza di uno scostamento non grave, definito come una differenza non superiore a 150 euro tra le somme dovute e quelle effettivamente versate. Tale importo, precisa l'interpello, è comprensivo di contributi, interessi e sanzioni civili, e rappresenta un margine tecnico volto a evitare blocchi procedurali per importi di minima entità, spesso dovuti a fisiologici ritardi contabili.

Il Ministero ha chiarito che oltre questa soglia la posizione contributiva non può essere considerata regolare e il sistema "Durc On Line" non può attestare la regolarità in tempo reale. La procedura informatica adottata da INPS e INAIL, infatti, è calibrata proprio sul rispetto di tale limite, che costituisce una condizione oggettiva e inderogabile.

La conseguenza del debito da sole sanzioni

L'Interpello 3/2025 confuta l'interpretazione prospettata dall'istante, secondo cui, in assenza di contributi omessi e con un debito limitato a sanzioni o interessi, si sarebbe potuto rilasciare un DURC regolare. Il Ministero ha ritenuto questa ipotesi "destituita di fondamento", ribadendo che la regolarità contributiva non può prescindere dal pieno adempimento dell'obbligazione nel suo complesso, comprensiva degli accessori di legge.

Tale impostazione si colloca in linea con una visione unitaria dell'obbligazione contributiva, nella quale la violazione dell'obbligo principale trascina con sé ogni conseguenza accessoria, fino a che l'intera posizione debitoria non risulti integralmente sanata. È dunque irrilevante che i contributi principali siano stati successivamente pagati: finché permangono le sanzioni per il ritardo, la posizione resta irregolare e il DURC non può essere rilasciato.

Implicazioni operative per datori di lavoro e consulenti

Sul piano operativo, la precisazione ministeriale assume un rilievo concreto per imprese e studi professionali. Non è raro, infatti, che un datore di lavoro ritenga "chiusa" la propria posizione contributiva una volta effettuato il versamento dei contributi principali, trascurando la contestuale regolarizzazione delle sanzioni e degli interessi. Tale leggerezza può compromettere l'intera validità del DURC, con conseguenze dirette:

  • blocco dell'accesso a benefici normativi e contributivi (agevolazioni, sgravi, incentivi);
  • impossibilità di partecipare a gare pubbliche o ottenere affidamenti;
  • revoca di incentivi già riconosciuti, in caso di verifica successiva di irregolarità.

È quindi indispensabile verificare con puntualità la presenza di eventuali sanzioni ancora pendenti, anche se di importo modesto, e si assicuri che il debito complessivo rientri nella soglia di 150 euro prevista dalla norma.

Ulteriori motivi ostativi al rilascio del DURC

Accanto alle omissioni contributive e alle relative sanzioni, vi sono ulteriori violazioni che comportano la sospensione delle agevolazioni contributive e, di riflesso, l'impossibilità di ottenere un DURC regolare. La tabella allegata — che richiama le principali ipotesi di illecito in materia di sicurezza e lavoro irregolare — individua periodi di sospensione che variano da 3 a 24 mesi, in relazione alla gravità della violazione e alla norma violata.

Tra le fattispecie più gravi si segnalano:

  • l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), che comportano la sospensione delle agevolazioni per 24 e 18 mesi rispettivamente;
  • la rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), anch'essa sanzionata con 24 mesi di sospensione;
  • le violazioni della direttiva cantieri (art. 22, D.Lgs. 494/1996) e delle norme di igiene e sicurezza (D.P.R. 303/1956, D.P.R. 164/1956), che determinano 12 mesi di sospensione;
  • l'occupazione di lavoratori extracomunitari irregolari (art. 22, c. 12, D.Lgs. 286/1998), che comporta 8 mesi di sospensione;
  • il lavoro nero accertato con ordinanza-ingiunzione definitiva della DTL, che comporta 6 mesi di sospensione;
  • la violazione del diritto al riposo giornaliero o settimanale, se riguarda almeno il 20% della forza lavoro, che comporta 3 mesi di sospensione.

Queste violazioni, oltre a determinare la perdita temporanea dei benefici contributivi, precludono automaticamente il rilascio del DURC, in quanto la regolarità contributiva si fonda non solo sull'adempimento economico, ma anche sul rispetto delle norme di tutela della salute, sicurezza e legalità del lavoro.

 

La posizione ministeriale, così come cristallizzata nell'Interpello n. 3/2025, riafferma una visione rigorosamente integrata della regolarità contributiva, nella quale il DURC non è un mero attestato contabile, ma una certificazione di legalità sostanziale. Ogni forma di irregolarità, anche se apparentemente marginale — come la presenza di sole sanzioni accessorie — riflette un precedente inadempimento e mina la fiducia nel corretto comportamento datoriale.

Per i professionisti e i consulenti del lavoro, il messaggio è chiaro: la compliance contributiva non può essere valutata in termini parziali, ma deve includere una verifica complessiva della posizione aziendale, comprendente debiti, sanzioni, obblighi formativi e rispetto delle norme prevenzionistiche. Solo un approccio realmente integrato può garantire il rilascio del DURC e la piena legittimazione dell'impresa nel sistema pubblico di regolarità e trasparenza.

 

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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