Niente Durc se l’azienda deve agli enti previdenziali (Inps, Inail, Casse edili) solo sanzioni civili. Giunge a questa conclusione il ministero del Lavoro rispondendo all’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit) con l’interpello 3/2025.
Secondo il Dicastero, una situazione debitoria costituita esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) non configura l’ipotesi di scostamento non grave prevista dal terzo comma dell’articolo 3 del Dm 30 gennaio 2015, che consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Il dubbio sollevato dall’Anpit si basa su un’interpretazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale che disciplina il procedimento di adozione del Durc, elencando le situazioni in cui sussiste la regolarità contributiva. In particolare, tale disposizione - al terzo comma - testualmente recita: «La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge».
Nel tentativo di rendere più ampio il campo di applicazione della norma di riferimento, l’Anpit ha chiesto se fosse possibile una interpretazione estensiva della nozione di «scostamento non grave» nelle ipotesi in cui il debito avesse a oggetto le sole componenti accessorie dell’omissione contributiva essendo quest’ultima già stata sanata dall’azienda e potendo gli enti previdenziali attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a loro disposizione dal nostro ordinamento. In pratica è stata chiesta la possibilità di ritenere gli accessori come distinti dall’omissione contributiva.
I tecnici ministeriali, d’intesa con Inps-Inail e Casse edili, non hanno aderito a questa tesi, ma hanno ribadito che le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Si tratta di una posizione condivisibile. Le sanzioni civili hanno infatti la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno recato all’ente previdenziale.
Va ricordato che anche l’orientamento giurisprudenziale appare consolidato, avendo la Suprema corte costantemente affermato che la sanzione civile è una conseguenza automatica dell’inadempimento dell’obbligazione contributiva o del ritardo del pagamento dei contributi. In pratica, esiste un vincolo di dipendenza funzionale tra l’omissione contributiva e le sanzioni civili, che rimangono collegate in via giuridica al debito contributivo.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



