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Il recupero del trattamento integrativo per indebita compensazione

2025-11-12 10:32

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Il recupero del trattamento integrativo per indebita compensazione

L'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal sostituto d'imposta in conseguenza del recupero del credito.

 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 6 ottobre 2025, n. 51 

 

Al fine di ridurre il "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, l'art. 1 del DL 3/2020 ha previsto il riconoscimento, con decorrenza 1° luglio 2020, di un bonus denominato "Trattamento Integrativo" da erogare ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilati di importo fino al 28.000. L'attuale Trattamento Integrativo si è consolidato con la conversione in legge del DL. 5 febbraio 2020, ad opera della legge 2 aprile 2020 n. 21, successivamente integrata con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 26 giugno 2020.

A differenza della Risoluzione n. 35/E, che riguardava l'utilizzo del credito, la Risoluzione n. 51/E in esame si concentra sull'istituzione dei codici tributo necessari per il versamento delle somme dovute dal sostituto d'imposta a seguito del recupero del credito del trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione. La Risoluzione si riferisce al recupero di crediti indebitamente compensati a seguito di un controllo sostanziale operato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'atto di accertamento di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024)

Il Trattamento Integrativo, pur nascendo come un intervento transitorio in attesa di una più ampia revisione dei crediti e delle detrazioni d'imposta, dal 2025 affianca ulteriori meccanismi di rimodulazione del cuneo fiscale: la detrazione per i redditi più bassi e due ulteriori detrazioni.

Detrazioni per redditi bassi - La detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15.000 euro è aumentata a 1.955 euro. La "no tax area", pertanto, si estende ai redditi fino a 8.500 euro.

Prima Ulteriore detrazione - Per i redditi fino a 20.000 euro, è previsto un bonus fiscale che non concorre a formare il reddito, calcolato in percentuale sul reddito e per scaglioni.

Le percentuali sono:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
  • 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
  • 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.

Seconda ulteriore detrazione: per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro, è prevista una ulteriore detrazione che può arrivare fino a 1.000 euro, a seconda del reddito. Questa detrazione è massima per i redditi fino a 32.000 euro e diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi quando il reddito si attesta a 40.000 euro ed oltre.

Tutti questi meccanismi di riduzione del cuneo fiscale sono riconosciuti automaticamente in busta paga dai sostituti d'imposta. In caso di somme non dovute, i sostituti d'imposta possono recuperarle ai dipendenti in sede di conguaglio. Se la somma supera i 60 euro, il recupero avviene in 10 rate. I bonus non spettanti possono essere compensati dai sostituti d'imposta in F24. Con risoluzione 9/E del 31 gennaio 2025 è stato individuato il codice tributo da utilizzare in compensazione per il recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione del "bonus fiscale" di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Il codice da utilizzare in F24 è il seguente:

  • "1704" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

Per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP):

  • "170E" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"

 

Modalità di applicazione del Trattamento Integrativo sui redditi dipendenti e assimilati

Per determinare la spettanza del "trattamento integrativo" occorre dapprima determinare l'imposta lorda;

se l'imposta lorda risulta di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente e assimilato (ex art. 13, co. 1, TUIR), diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno spetta il seguente trattamento integrativo "base":

- 1.200 euro se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro;

- lavoratori con un reddito tra i 15.000 e i 28.000 euro ricevono un importo che dipende dalla differenza tra le detrazioni fiscali a cui hanno diritto e l'IRPEF lorda che deve essere pagata. Questo importo varierà in base alla situazione fiscale individuale. Tuttavia, coloro che possiedono redditi oltre 28.000 euro non hanno diritto al trattamento integrativo.

L'importo base deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni); al riguardo, si assumono i giorni di lavoro calcolati con i criteri della detrazione per la produzione di lavoro dipendente ex art. 13, co. 1, TUIR.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Il sostituto d'imposta è tenuto a riconoscere in via automatica il trattamento integrativo in busta paga. La norma sul punto prevede che il bonus sia verificato nella misura effettivamente spettante in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. In tale sede, qualora sia stato erogato in misura superiore a quella spettante, il sostituto d'imposta deve provvedere al recupero dell'importo non spettante.

Il recupero è in unica soluzione se l'eccedenza non spettante è pari o inferiore a 60 euro. Nel caso superi 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio).

 

Recupero quote trattamento erogate in eccesso al dipendente e/o collaboratore

Il sostituto d'imposta può conguagliare il credito generatosi per effetto dell'erogazione del Trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione orizzontale in F24 (ex art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) come previsto dal DL 3/2020 art.1 comma4, attraverso il codice tributo :

- "1701" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3".

 

Recupero trattamento per indebita compensazione

Per il recupero in sede di accertamento del trattamento integrativo indebitamente utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, sono istituiti, con risoluzione n. 51/E/2025 i seguenti codici tributo:

- "7909" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";

- "7910" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

 

Modalità di esposizione nel modello F24

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;

- nel campo "anno di riferimento", nel formato "AAAA", l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione;

- il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." non è valorizzato.

 

Enti Pubblici

Per consentire il versamento, tramite modello "F24 enti pubblici" (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero del credito utilizzato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "700E" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";

- "701E" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

 

Modalità di esposizione nel modello F24 EP

In sede di compilazione del modello "F24 EP", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;

- il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA";

- il campo "riferimento A" non è valorizzato.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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