Il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione di rendita vitalizia con onere interamente a suo carico decorre dal superamento dei 20 anni della prescrizione dei contributi non versati a suo favore dal datore di lavoro e non è soggetto a termine di prescrizione. Questa una delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare 141/2025 con cui ha recepito la sentenza 22802/2025 della Corte di cassazione a sezioni unite che ha ritenuto doversi applicare in sequenza i termini di prescrizione delle varie possibilità di costituzione della rendita vitalizia, delineando il seguente quadro:
- se un datore di lavoro non versa i contributi alle scadenze ordinarie, il dipendente può segnalarlo all’Inps e, prima del termine di prescrizione (ordinariamente cinque anni), l’istituto di previdenza può attivarsi per richiederli al datore di lavoro stesso, o quest’ultimo può adempiere spontaneamente con relative sanzioni e interessi;
- superato il termine di prescrizione, il datore di lavoro può presentare domanda, via Pec alla sede Inps competente per residenza del dipendente per costituire la rendita vitalizia a favore del dipendente, entro i successivi dieci anni (quindi entro quindici anni da quando i contributi erano dovuti). Sempre entro tale scadenza, il lavoratore può chiedere la costituzione della rendita con onere a suo carico, salvo il diritto di chiedere i danni al datore di lavoro. Tale opzione, però, comporta l’obbligo di provare, con relativa documentazione, che il datore non vuole o non può versare l’onere di tasca sua;
- superati dieci anni dalla prescrizione e fino a 20 anni, il lavoratore (o il superstite) può chiedere tramite sito web la costituzione della rendita con onere a suo carico, salvo risarcimento del danno, ma non deve dimostrare che il datore non può/non vuole farlo;
- oltrepassati i 20 anni, il lavoratore (o il superstite) può chiedere la costituzione di rendita vitalizia con onere a suo carico e senza diritto al risarcimento nei confronti del datore di lavoro (fermi restando i profili del risarcimento del danno pensionistico in base all’articolo 2116 del Codice civile). Questa opzione non è soggetta a scadenza.
Nella circolare Inps sottolinea che, nel calcolo dei termini di prescrizione, si deve tener conto delle modifiche normative che hanno modificato il termine ordinario da cinque a dieci anni per poi tornare a cinque, nonché i provvedimenti temporanei di sospensione, come quelli adottati durante la pandemia da Covid-19, pare a circa dieci mesi, o a fronte di eventi eccezionali. Inoltre, può accadere che i periodi oggetto della domanda di rendita vitalizia possono essere parzialmente prescritti e, in tali casi, la richiesta va respinta in parte ed esaminata nel merito per il resto.
Per i lavoratori iscritti alle gestione previdenziale pubblica, si deve tener conto delle disposizioni specifiche per tale comparto. Ad esempio, per i contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, la prescrizione dei contributi è operativa dal 1° gennaio 2020 e di conseguenza la prima scadenza decennale è il 31 dicembre 2029.
Le modalità di calcolo dell’onere e la documentazione richiesta restano quelle chiarite con la circolare Inps 78/2019. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste presentate dal 12 novembre 2025 (pubblicazione della circolare 141), nonché a tutti i procedimenti giacenti e non definiti alla stessa data.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



