La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) abbassa al 33 per cento l'aliquota del secondo scaglione e detassa rinnovi contrattuali e produttività (premi, maggiorazioni e straordinari).
Riduzione IRPEF: nuova seconda aliquota (commi 3 e 4)
I commi 3 e 4 ritoccano la curva delle aliquote già oggetto di intervento nelle ultime due leggi di Bilancio e di commento con la circolare 4/E/2025.
L'intervento si inserisce nella cornice della "riforma fiscale" (in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'art. 9, comma 1, lettera g), della L. 111/2023) che aveva modificato l'art. 11, comma 1, del TUIR prevedendo sino al 31 dicembre 2025 che, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda fosse calcolata secondo lo schema delle "tre aliquote" associate ai seguenti scaglioni di reddito:
- fino a 28 mila euro, 23 per cento;
- oltre 28 mila euro e fino a 50 mila, 35 per cento;
- oltre 50 mila euro, 43 per cento.
Il reddito da considerare è il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10.
Il richiamo della circolare è utile in quanto la progressiva stabilizzazione dello schema a "tre aliquote" ha comportato un'articolata struttura di detrazioni, somme integrative associate al trattamento integrativo nota di prassi che ha comportato, per i sostituti di imposta, un'attività di monitoraggio importante in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Parte di tali interventi di corredo alimentano le principali novità della CU2026, al momento ancora in bozza.
L'intervento operato nella legge di Bilancio può, quindi, apparire molto semplice: si mantiene la struttura a 3 aliquote dell'articolo 11, operando una riduzione dell'aliquota del secondo scaglione dal 35 per cento al 33 per cento.
Dal 2026 la nuova curva delle aliquote Irpef è, dunque, associata alle percentuali:
- 23% sino a 28000 euro:
- 33% sino 50000 euro
- 43% oltre tale valore,
trasferendo un beneficio massimo di 440 euro annui.
Tale importo (440 euro) viene recuperato ai percettori di redditi elevati (superiori a 200.000 euro) a valore sulle seguenti detrazioni IRPEF:
- oneri detraibili al 19% (escluse spese sanitarie)
- erogazioni liberali ai partiti politici
- premi assicurativi contro eventi calamitosi
La portata dell'intervento va letta con sguardo ampio (fase sperimentale del 2024 con soppressione dell'aliquota applicata tra i 15 mila e i 28 mila euro - associate all'aliquota 25 per cento; stabilizzazione della misura con introduzione dei correttivi per garantire la progressività del prelievo; alleggerimento della curva nella parte centrale).
L'articolazione e la prudente cura dell'intervento è necessitata dalle statistiche fiscali che registrano 42,5 milioni di contribuenti, di cui l'84% dipendente o pensionato con redditi medi di poco superiori a 23mila e 21mila euro (dati MEF su RE2024 per il periodo di imposta 2023).
La ristrutturazione dell'architettura dell'Irpef (primi scaglioni e aliquote) impatta, dunque, in modo numericamente considerevole e, correlativamente, incide sul gettito erariale.
Sotto altro profilo, con i dati medi indicati – sottolineando che si tratta di dati "medi" nazionali – appare evidente che la fiammata dell'inflazione degli anni 2022 e 2023 ha eroso la capacità di spesa di moltissimi contribuenti rendendo urgente una politica di sostegno al reddito.
E' anche questa la motivazione per cui l'intervento in commento va letto nella più articolata azione di alleggerimento del prelievo su somme percepite in un contesto di lavoro attivo - erogate dai datori di lavoro prevalentemente del settore privato - attraverso misure circoscritte di "detassazione-sostegno" ed oggetto di diverso commento in questo stesso speciale.
Addizionali - La legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, ha differito al 15 aprile 2025 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025 e al 15 maggio 2025. Tale previsione manca quale intervento di corollario alla nuova misura sulle aliquote proprio in quanto la struttura degli scaglioni non è modificata rispetto all'anno precedente.
Detassazione dei premi di risultato nel settore privato (articolo 1, commi 8 e 9)
Con un doppio intervento, la legge di bilancio 2026 annulla le disposizioni introdotte con la L. 207/2024 che prevedevano una detassazione dei premi di risultato ("PdR") nella misura del 5% anche per gli anni 2026 e 2027.
In sostituzione e per il medesimo biennio 2026–2027, l'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato (cfr. art. 1, c. 182 della L. n. 208/2015) è ridotta all'1%.
Si rammenta che la detassazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro e che il "PdR" detassato può, a scelta del lavoratore, essere convertito in strumenti di welfare aziendale.
La riduzione dell'imposta sostitutiva riduce la convenienza della scelta per la conversione. Si annota come tale opzione sia una previsione ricorrente nella contrattazione aziendale delle imprese industriali (la prevede circa il 60% dei contratti aziendali, secondo la nota CSC Confindustria dell'agosto 2024).
L'ulteriore e significativo intervento previsto dalla legge in commento è l'elevazione del premio agevolabile a 5.000 euro lordi annui (rispetto ai 3000 euro applicabili in precedenza).
L'ampliamento del premio incentivabile compensa in opposta direzione gli effetti dell'intervento di riduzione dell'aliquota benchè non sia così ricorrente registrare misure premiali di una entità simile.
L'ampliamento del premio incentivabile ritengo vada letto alla luce dell'articolo 5 della L. 76/2025 che ha potenziato l'importo agevolabile e normalmente assoggettato ad imposta sostitutiva:
- per il solo anno 2025, anno di avvio della legislazione;
- in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ove erogata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.
Partecipazione agli utili dei lavoratori (articolo 1, comma 13)
Il comma 13 della legge di Bilancio 2026 estende all'anno 2026 la norma transitoria proposta per l'anno 2025 con l'articolo 6 della L. 76/2025 di regolamentazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
L'impianto normativo è retto dalla volontà delle imprese di introdurre le tre distinte forme di partecipazione dei lavoratori previste dalla legge: economico-finanziaria, organizzativa e gestionale.
La misura incentivante deriva da un contesto che dipende dalla volontà dell'azienda di attivare i processi partecipativi promossi dalla legge.
La norma agevolativa fiscale in commento è, dunque, solo eventuale e dipende dalla attuazione del processo di partecipazione conforme alla L. 76/2025.
La legge di Bilancio 2026, a tal proposito, prevede che anche per l'anno 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato abbiano un trattamento fiscale privilegiato.
Per il solo anno 2025, infatti, l'articolo 6 disponeva un regime agevolato. Esso si applicava ai dividendi corrisposti ai lavoratori e correlati alle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.
Lo stesso articolo 6 dispone che nel contesto dei piani di partecipazione economico-finanziaria è possibile individuare due linee di azione:
- l’attribuzione ai lavoratori di strumenti di partecipazione al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione;
- l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, “ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che gli atti parlamentari indicano come una condizione posta dalla Commissione Bilancio, tesa ad affermare tale disciplina come la normativa generale di riferimento per la contrattazione.
I dividendi derivanti dalle azioni sostitutive del premio di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
Lo schema operativo che sta a monte prevede, dunque, la sostituzione del premio di risultato con azioni. Da tali azioni può derivare una corresponsione di dividendi ai lavoratori dipendenti.
Nonostante la complessa genesi e contesto in cui si genera la "nuova ricchezza" oggetto di agevolazione, non si ravvisano elementi per indicare una diversa natura reddituale dei dividendi.
Incremento dell'aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (articolo 1, commi 74 e 75)
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, cc. 74 e 75) incrementa di due punti percentuali le aliquote Irap
- per banche e società finanziarie (6,65 anziché 4,65 per cento) e
- per le imprese di assicurazione (7,9 anziché 5,9 per cento).
La norma ha carattere temporaneo e si applica nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi
Dopo il primo periodo viene introdotta una norma di décalage: fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione di tali disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza di esse, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a 90mila euro.
Sotto il profilo tecnico, l'incremento delle aliquote deriva dall'abrogazione, dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 66/2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni.
Di fatto, non si tratta di un incremento ma del ripristino del livello di prelievo precedente al 1° gennaio 2015.
Sono esclusi una serie di soggetti (articolo 6 commi 2, 3, 4 e 9 del Dlgs n. 446/1997) quali:
- le società di intermediazione mobiliare,
- gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF vale a dire le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE,
- le società di gestione dei fondi comuni di investimento,
- le società di investimento a capitale variabile,
- le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



